PVC Guardia di Finanza: Cos’è e cosa fare.

In seguito ad una verifica fiscale da parte della Guardia di Finanza o dei funzionari dell’Agenzia delle Entrate presso la sede del contribuente o su determinate attività svolte da quest’ultimo, il controllo si conclude con la redazione e la consegna di un “PROCESSO VERBALE DI CONSTATAZIONE” (PVC) che deve essere sottoscritto dal contribuente o da un suo rappresentante.

Il Processo Verbale di Constatazione (PVC) non è impugnabile, in quanto seguirà a tale atto un Avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate competente. Il contribuente potrà quindi solamente procedere con l’impugnazione di tale avviso di accertamento, entro i termini indicati all’interno dello stesso avviso (che in genere corrispondono a 60 giorni).

Una volta consegnato il Processo Verbale di Constatazione, il contribuente può però (una facoltà) comunicare entro 60 giorni le proprie osservazioni o richieste che dovranno essere prese in considerazione dall’organo accertatore. Questi ha l’obbligo di valutare tali obiezioni e di motivare l’eventuale mancata accoglienza delle conclusioni del contribuente.

Pertanto la domanda che viene posta da molti contribuenti è: “meglio fare le osservazioni o aspettare la notifica del successivo avviso di accertamento per poi impugnarlo?”.
Non esiste una risposta valida in assoluto: occorre sempre valutare il singolo atto e la singola situazione.

Quando all’interno di un Processo Verbale di Constatazione (PVC) vengono rilevate delle violazioni in ambito penale da parte dei controllori, l’organo verificatore trasmette alla Procura della Repubblica i relativi atti per la valutazione di una eventuale indagine penale con il rinvio a giudizio per il processo penale.

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